STATUTO ASSOCIAZIONE
PROGETTO ANIMALISTA PER LA VITA - NO PROFIT
Costituzione - Denominazione – Sede
Art. 1. È costituita l’Associazione denominata PROGETTO ANIMALISTA PER LA VITA- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. L’associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.
L’Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” dell’acronimo “ONLUS”.
Durata
Art. 2. La durata dell’Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.
Autonomia
Art. 3. L’Associazione è autonoma nell’organizzazione delle proprie attività.
Finalità e attività
Art. 4. L'associazione PROGETTO ANIMALISTA PER LA VITA, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel seguente settore: tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi. L’associazione è soprattutto diretta a salvare, a far adottare e apprezzare gli animali, in particolare i cani ed i gatti, promuovendone il recupero e il benessere psicofisico anche attraverso l’adozione.
L’Associazione si propone di denunciare e combattere ogni forma di maltrattamento degli animali, e collabora con tutte le associazioni che a livello nazionale e internazionale lavorano con questi scopi, per ottenere leggi di tutela, per far punire i reati commessi, e per promuovere la qualità dell’interazione tra animali ed esseri umani.
L’associazione collabora con associazioni ed enti che finanziano e realizzano progetti destinati agli stessi scopi.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
Soci
Art. 5. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l’aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 6 I soci di dividono nelle seguenti categorie:
a. fondatori
b. ordinari
c. onorari.
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Diritti e doveri degli aderenti
Art. 7. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione.
Art. 8. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall’Assemblea.
Perdita della qualifica di socio
Art. 9. La qualifica di socio si perde per:
morte,
dimissioni;
morosità nel pagamento delle quote associative.
I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal CD.
Art. 10. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal CD e ratificata dall’Assemblea, nei seguenti casi:
indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
inattività prolungata.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all’Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.
Quota associativa
Art. 11. L’assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E’ facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti
I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Organi sociali
Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente
d. il Tesoriere
Art. 13. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Assemblea dei soci
Art. 14. L’Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Il giorno e l’ora della seconda convocazione deve avvenire un giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione email a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all’Assemblea, almeno 7 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può delegarne un altro, e ogni socio può avere solo una delega.
Art. 15 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
determinare la quota associativa annua;
discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
definire il programma generale annuale di attività;
eleggere e revocare il presidente;
determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
approvare regolamenti;
esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
discutere e deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Art. 16. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
scioglimento dell’Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 3 a 5 , nominati dall’Assemblea; dura in carica 3 esercizi. Per il primo mandato le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo:
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
elegge nel proprio seno il Presidente e il Tesoriere;
revoca, per fondati motivi il Presidente;
predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
redige il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l’anno in corso e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all’art. 10;
delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all’art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare.
Il Presidente
Art. 19. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Per il primo mandato la nomina viene fatta direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.
Tesoriere
Art. 20. Il Tesoriere si incarica della raccolta delle quote societarie e delle donazioni e dei dati per redigere il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso. Per il primo mandato la nomina viene fatta direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo e per il Presidente.
Esercizio sociale – Bilancio
Art. 21. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale, il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Entrate e Patrimonio sociale
Art. 22. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
quote associative;
contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.
Art. 23. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:
beni immobili e mobili;
donazioni, lasciti o successioni.
Art. 24. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 25. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art. 26. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.
NELL'ANNO 2011 L'ASSOCIAZIONE APRIVA UNA SECONDA ASSOCIAZIONE IN SPAGNA PIU' PRECISAMENTE A CACERES
PRESIDENTE LAURA ROBERTA VARALDI
VIVE PRESIDENTE DOTT.MASSIMO SANTELLA
al fine di tutelare i cani ,i gatti ed altri tipi di animali nel territorio locale.